L'agevolazione sul risparmio energetico è rimasta in vigore per quasi 7 anni mantenendo sempre la medesima percentuale di detrazione e divenendo quindi nota come detrazione 55%. Tuttavia con il D.L. 4 giugno 2013 n.63 (entrato in vigore il 6 giugno 2013) e la sua successiva conversione in Legge con modificazioni (Legge 3 agosto 2013, n.90 entrata in vigore il 4 agosto 2013) la percentuale della detrazione è stata innalzata al 65%.
Oltre ad innalzare la percentuale di detrazione, ne è stata prorogata anche la scadenza.
Per interventi realizzati su edifici privati o porzioni private di edifici è stata stabilita la scadenza al 31 dicembre 2013, mentre per interventi su parti comuni di edifici condominiali la proroga è al 30 giugno 2014. La differenza tra interventi su edifici privati e interventi su edifici condominiali è scaturita dal fatto che questi ultimi spesso richiedono tempi più lunghi, poiché vanno discussi in assemblea e poi votati.
La Legge 3 agosto 2013 n.90 si impegna inoltre a stabilizzare le agevolazioni per la casa a partire dal 2014, in particolare a definire entro il 31 dicembre 2013 incentivi strutturali per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza, l'efficienza idrica (tra cui gli impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico), le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione e la sostituzione di coperture in amianto. Gli interventi appena elencati non sono quindi ancora agevolabili, al momento si tratta solo di un impegno per il futuro, pertanto, in attesa di ulteriori definizioni, analizziamo ciò che è attualmente in vigore per la detrazione sul risparmio energetico (65%).
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, produttivi e ricreativi.
È indispensabile avere una garanzia di 5 anni per pannelli e bollitori e di 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. Inoltre, i pannelli devono essere conformi a determinate norme UNI EN ed essere certificati da un organismo dell'Unione Europea o della Svizzera.
Il limite della detrazione per l'installazione di pannelli solari è di 60.000 euro.
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Sono compresi gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell'impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia. Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. Il limite della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro.
Il D.L. 4 giugno 2013 n.63 eliminava dall'agevolazione alcuni degli interventi indicati:
- Sostituzione di impianti di riscaldamento con sistemi con pompe di calore ad alta efficienza;
- Sostituzione di scaldabagno tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
- Impianti geotermici a bassa entalpia.
Tuttavia, successivamente all'entrata in vigore del decreto, è stato approvato un emendamento che ha previsto il reinserimento di tali opere all'interno dell'agevolazione fiscale per il risparmio energetico. Le modifiche sono poi comparse nella Legge di conversione del decreto (Legge 3 agosto 2013, n.90).